Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 lug 2014
L', paragrafo 1 della decisione 2014/145/PESC 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, o posseduti, detenuti o controllati: — da persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati; — da persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; o — da persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o da persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, elencati nell'allegato.».
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