Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 lug 2014
1.   L'alternatore efficiente DENSO, provvisto di un'efficienza minima del 77 per cento grazie alla riduzione di tre diverse perdite e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. 2.   I risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. 3.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. 4.   Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «6».
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