Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 lug 2014
Le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono le seguenti: a) attuazione di piani d'azione adottati a norma dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per eliminare le carenze del sistema di controllo di uno Stato membro; b) attuazione di azioni definite a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 volte a garantire che si disponga della necessaria capacità amministrativa per attuare un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione in conformità dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014; c) attuazione di sistemi di convalida dei dati di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, in particolare, attuazione di progetti che utilizzino formati standard comuni o migliorino l'interoperabilità tra i sistemi degli Stati membri; d) controllo e applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi gli adeguamenti che la sua attuazione comporta per i sistemi di controllo degli Stati membri; e) controllo e applicazione del sistema di certificazione delle catture di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008, e f) attuazione di progetti per la certificazione, la verifica e la misurazione della potenza motrice; g) attuazione di programmi specifici di controllo ed ispezione stabiliti in conformità dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009; h) coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005; i) controllo e attuazione dei requisiti di tracciabilità, compresi sistemi di etichettatura per garantire informazioni affidabili ai consumatori, come disposto dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
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