Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2014
1.   Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6; n. CAS 7440 50-8) per gli usi indicati nell'allegato della presente decisione. 2.   Se i fascicoli per l'approvazione del rame per il tipo di prodotto 11 rilevanti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei casi in cui un principio è approvato o meno. 3.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali Stati membri garantiscano che, a partire dal 1o gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull'imminente necessità di adottare efficacemente metodi alternativi per i relativi fini.
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