Art. 7

Art. 7

In vigore dal 10 lug 2014
1.   Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
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