Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 lug 2014
Conformemente all'UNSCR 1591 (2005), le misure restrittive di cui agli , paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell'UNSCR 1591 (2005) («comitato delle sanzioni»). L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente decisione.
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