Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 lug 2014
1.   L' non si applica: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sudan, del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU o dell'UA; c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento; purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato. 2.   L' parimenti non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan dal personale dell'ONU, dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale. 3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.
Storico versioni

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