Art. 2
In vigore dal 10 lug 2014
1. L' non si applica:
a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'UA, dell'Unione europea o dell'IGAD, o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;
b)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU, dell'UA o dell'IGAD;
c)
alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);
d)
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);
e)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;
f)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale;
purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. L' non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, dal personale dell'ONU o dell'IGAD, o da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:449:oj#art-2