Art. 2
In vigore dal 9 lug 2014
La Germania presenterà alla Commissione:
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entro due mesi dalla concessione dell’aiuto, copia degli atti giuridici pertinenti connessi alla misura di aiuto, e
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entro sei mesi dal versamento dell’ultima tranche dell’aiuto, sulla base del calendario di pagamento notificato, una relazione finale dettagliata.
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