Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 lug 2014
1.   Gli Stati membri garantiscono che, oltre ad effettuare i controlli veterinari dei cavalli in conformità della direttiva 91/496/CEE, le autorità veterinarie che rilasciano il documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 provvedano anche a: a) notificare il punto di uscita, indicato alla sezione IV del certificato di cui all', lettera b), per l'esportazione prevista dall'Unione europea completando il punto 20 del DVCE; b) comunicare via fax o e-mail l'arrivo dei cavalli a ciascuna unità veterinaria locale (FR01400, FR05000, FR06100), quali stabilite dall', lettera b), punto iii), della decisione 2009/821/CE, responsabile per i luoghi designati per le manifestazioni equestri di cui all' («i luoghi della manifestazione»). 2.   Gli Stati membri garantiscono che i cavalli in viaggio dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE a un altro Stato membro o al luogo della manifestazione siano corredati dei seguenti documenti sanitari: a) il certificato sanitario redatto in conformità dell', paragrafo 1, in cui l'apposita sezione VII destinata alla certificazione dei movimenti tra Stati membri risulti completa; b) l'attestato sanitario di cui all'allegato II della direttiva 2009/156/CE, da notificare al luogo di destinazione secondo il modello prescritto dal regolamento (CE) n. 599/2004 e che porta un riferimento al certificato di cui a tale modello, parte I, sezione I.6, lettera a). 3.   Gli Stati membri che ricevono la notifica del movimento dei cavalli a norma del paragrafo 2 confermano l'arrivo dei cavalli indicandolo nella parte 3, punto 45, del DVCE.
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