Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 lug 2014
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a. una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione; b. i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione e fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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