Art. 1
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 lug 2014
L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
«5. Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'UE d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1).
(*1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1)»;"
2)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 940 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. L'EU BAM Rafah è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EU BAM Rafah firma un accordo con la Commissione.
4. L'EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell'EU BAM Rafah, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;
3)
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2015.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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