Art. 7 · Direttore

Art. 7

Direttore

In vigore dal 26 giu 2014
Direttore 1.   Il consiglio di amministrazione seleziona e nomina il direttore del SATCEN tra i cittadini degli Stati membri previa raccomandazione di una commissione consultiva. Il mandato del direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per due anni. 2.   Tenuto conto della natura tecnica e operativa della missione del SATCEN, i candidati alla carica di direttore devono essere persone di lunga, riconosciuta levatura ed esperienza nel campo delle informazioni e delle immagini geospaziali o nel campo delle relazioni estere e della sicurezza politica. Gli Stati membri sottopongono candidature al consiglio di amministrazione. La commissione consultiva, composta dall'AR (o da un suo rappresentante), che presiede la commissione consultiva, da tre rappresentanti degli Stati membri scelti tra il trio di presidenza e da un rappresentante del SEAE, raccomanda almeno tre candidati al consiglio di amministrazione per la selezione e la nomina del direttore. 3.   Il direttore è il legale rappresentante del SATCEN. 4.   Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale del SATCEN. 5.   Previa approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore nomina il vicedirettore del SATCEN. Il vicedirettore è nominato per un periodo di tre anni con una possibile proroga di ulteriori tre anni con l'approvazione del consiglio di amministrazione. 6.   Il direttore assicura l'esecuzione della missione del SATCEN di cui all'. Egli mantiene nel SATCEN un elevato livello di conoscenze e di professionalità, nonché garantisce efficienza ed efficacia nell'espletamento delle attività del SATCEN. Il direttore adotta tutte le misure necessarie a tal fine, compresa la formazione del personale e l'esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della sua missione. Il direttore è inoltre responsabile dei compiti a esso assegnati dalla presente decisione: a) preparazione dei lavori del consiglio di amministrazione, in particolare il progetto del programma di lavoro annuale del SATCEN; b) amministrazione corrente del SATCEN; c) preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio del SATCEN; d) aspetti relativi alla sicurezza; e) gestione di tutte le questioni relative al personale; f) informare il CPS del programma di lavoro annuale; g) instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con la Commissione e le agenzie o organismi dell'Unione, a norma dell'; h) instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con le istituzioni degli Stati membri, a norma dell'; i) instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con i paesi terzi, le organizzazioni o le entità, a norma dell'; j) negoziazione delle disposizioni amministrative secondo la procedura di cui agli . 7.   Nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio del SATCEN, il direttore è autorizzato a stipulare contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e sostenere ogni spesa necessaria al funzionamento del SATCEN. 8.   Il direttore prepara una relazione annuale sulle attività del SATCEN entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione e, attraverso l'AR, al Consiglio, il quale la inoltra al Parlamento europeo e alla Commissione. 9.   Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di amministrazione.
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