Art. 4
Prodotti e servizi del SATCEN
In vigore dal 26 giu 2014
Prodotti e servizi del SATCEN
1. I prodotti e i servizi del SATCEN in risposta alle richieste presentate conformemente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, punti ii) e iii), sono messi a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell' e della parte richiedente conformemente alle disposizioni di sicurezza applicabili. Tali prodotti e servizi sono messi a disposizione degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni.
2. Nell'interesse della trasparenza, l'AR mette immediatamente a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell', nonché degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni, tutte le richieste presentate ai sensi dell'.
3. I prodotti e i servizi del SATCEN derivanti da richieste formulate ai sensi dell', paragrafo 2, punto i), sono messi a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell' e/o degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato, su una decisione della parte richiedente.
4. Il CPS può dare istruzioni all'AR di mettere a disposizione di qualsiasi Stato terzo od organizzazione designati, caso per caso, i prodotti del SATCEN derivanti da richieste formulate ai sensi dell', paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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