Art. 12 · Coordinamento

Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 26 giu 2014
Coordinamento 1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo dell'EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano. 3.   L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo. 4.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.
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