Art. 9 · Riesame

Art. 9

Riesame

In vigore dal 24 giu 2014
Riesame 1.   Le modalità di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente in base alle esigenze individuate, e in ogni caso entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della loro invocazione, al fine di garantire che i pertinenti insegnamenti vengano identificati e affrontati. Il riesame si svolge in sede di Consiglio sulla base di una relazione comune elaborata dalla Commissione e dall'AR. 2.   Se del caso, tale decisione può essere rivista. In tal caso, conformemente all'articolo 222, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza e dal comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. 3.   Se del caso, il Consiglio può adattare i dispositivi IPCR, in particolare per rispondere alle esigenze individuate dal Consiglio nel contesto di un riesame o a seguito di una revisione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:415:oj#art-9