Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «catastrofe»: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire gravemente le persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;
b) «attacco terroristico»: un reato di terrorismo, quale definito nella decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (5);
c) «crisi»: una catastrofe o un attacco terroristico con una tale ampiezza di impatto o rilevanza politica da richiedere un coordinamento e una risposta strategici tempestivi a livello politico dell'Unione;
d) «risposta»: qualsiasi azione intrapresa in caso di catastrofe o attacco terroristico per affrontarne gli effetti negativi immediati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:415:oj#art-3