Art. 1 · Obiettivo generale e oggetto

Art. 1

Obiettivo generale e oggetto

In vigore dal 24 giu 2014
Obiettivo generale e oggetto 1.   La presente decisione stabilisce le norme e le procedure per l'attuazione da parte dell'Unione dell'articolo 222 TFUE («clausola di solidarietà»). 2.   Al fine di garantire la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione e degli Stati membri, il coordinamento a livello politico della risposta all'invocazione della clausola di solidarietà è assicurato dal Consiglio mediante gli IPCR. L'assistenza alla gestione dei dispositivi IPCR è fornita dal segretariato generale del Consiglio (SGC), dalla Commissione e dal SEAE. 3.   Le modalità a livello dell'Unione si basano sui meccanismi esistenti istituiti presso il Consiglio, la Commissione, il SEAE e le agenzie dell'Unione per fornire informazioni e assistenza. Se del caso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il SEAE contribuiscono adottando iniziative e fornendo informazioni pertinenti e sostegno nell'ambito di competenza dell'AR. 4.   I pertinenti strumenti dell'Unione e i dispositivi IPCR seguono le proprie procedure e possono essere attivi prima dell'invocazione e dopo la riduzione graduale delle modalità previste dalla presente decisione. 5.   Tali modalità ai sensi della presente decisione migliorano l'efficienza grazie a un maggiore coordinamento nella risposta tra l'Unione e gli Stati membri.
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