Art. 4
In vigore dal 23 giu 2014
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, e conformemente al suo articolo 486 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e l'Ucraina (3), ma solo nella misura in cui esse riguardano materie di competenza dell'Unione:
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titolo III: articoli 14 e 19,
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titolo IV (fatta eccezione per l'articolo 158, nella misura in cui tale articolo riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale; e fatta eccezione per gli articoli 285 e 286, nella misura in cui tali articoli si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro).
L'applicazione provvisoria dell'articolo 279 non incide sui diritti sovrani degli Stati membri in merito alle loro riserve di idrocarburi conformemente al diritto internazionale, inclusi i loro diritti e obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
L'applicazione provvisoria dell'articolo 280, paragrafo 3, da parte dell'Unione non pregiudica l'attuale delimitazione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni per la prospezione, la ricerca e la produzione nel settore degli idrocarburi;
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titolo V: capitolo 1 [fatta eccezione per l'articolo 338, lettera k), e gli articoli 339 e 342], capitolo 6 [fatta eccezione per l'articolo 361, l'articolo 362, lettera c), l'articolo 364 e l'articolo 365, lettere a) e c)], capitolo 7 [fatta eccezione per l'articolo 368, paragrafo 3, e l'articolo 369, lettere a) e d) (4)], capitoli 12 e 17 [fatta eccezione per l'articolo 404, lettera h)], capitolo 18 [fatta eccezione per l'articolo 410, lettera b), e l'articolo 411], capitoli 20, 26 e 28 e articoli 353 e 428;
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titolo VI;
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titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo conformemente al presente articolo;
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allegati da I a XXVI, allegato XXVII (fatta eccezione per le questioni nucleari), allegati da XXVIII a XXXVI (fatta eccezione per l'allegato XXXII, punto 3),
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allegati da XXXVIII a XLI, XLIII e XLIV e protocolli I, II e III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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