Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 giu 2014
All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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