Art. 5
In vigore dal 16 giu 2014
1. Le denominazioni protette a norma del titolo V, capitolo 9, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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