Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 giu 2014
1.   A norma dell'articolo 464 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica di Moldova, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: ; c) titolo III: articoli 12 e 15; d) titolo IV: capitoli 5, 9 e 12 [fatta eccezione per l'articolo 68, lettera h)], capitolo 13 [fatta eccezione per l'articolo 71 nella misura in cui riguarda la governance marittima e fatta eccezione per l'articolo 73, lettere b) ed e), e l'articolo 74], capitolo 14 [fatta eccezione per l'articolo 77, lettera i)], capitolo 15 [fatta eccezione per l'articolo 81, lettere a) ed e), e l'articolo 82, paragrafo 2)], capitolo 16 [fatta eccezione per l'articolo 87, l'articolo 88, lettera c), e l'articolo 89, lettere a) e b), nella misura in cui tale lettera b) riguarda la tutela dei suoli], capitoli 26 e 28, nonché gli articoli 30, 37, 46, 57, 97, 102 e 116; e) titolo V (fatta eccezione per l'articolo 278 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 359 e 360 nella misura in cui si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro); f) titolo VI; g) titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 456, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo come stabilito nel presente paragrafo); h) allegati da II a XIII, da XV a XXXV, nonché protocolli da I a IV. 2.   La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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