Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 giu 2014
La decisione di esecuzione 2011/778/UE è così modificata: 1) all', paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alle campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata dal 1o dicembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 marzo 2024.» 2) L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità all' viene revocata anteriormente al 31 marzo 2024 qualora: a) le disposizioni previste agli articoli da 2 a 13: i) si rivelino insufficienti a impedire l'introduzione nell'Unione degli organismi nocivi di cui all'; oppure ii) non siano state rispettate; b) emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di “zona esente” in Canada.»
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