Art. 4 · Compiti del responsabile del trattamento

Art. 4

Compiti del responsabile del trattamento

In vigore dal 5 giu 2014
Compiti del responsabile del trattamento 1.   La Commissione svolge i compiti di responsabile del trattamento ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle responsabilità che le incombono nell'ambito del Portale e di cui al presente articolo. 2.   La Commissione garantisce la disponibilità, la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura informatica del Portale. 3.   La Commissione è responsabile delle seguenti operazioni di trattamento: a) organizzazione; b) comunicazione mediante trasmissione; c) diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; d) allineamento o combinazione di dati personali estratti da banche dati nazionali interconnesse o di dati personali relativi a utenti registrati. 4.   La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le adeguate soluzioni tecniche per adempiere alle proprie responsabilità nel quadro della sua funzione di responsabile del trattamento. 5.   La Commissione attua le necessarie misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati personali nel momento in cui vengono comunicati e quando sono visibili sul Portale, in particolare la riservatezza e l'integrità per ogni trasmissione da e verso il Portale. 6.   La Commissione non è responsabile degli aspetti relativi alla protezione dei dati per quanto riguarda: a) la raccolta e la conservazione iniziale dei dati estratti dalle banche dati nazionali interconnesse; b) le decisioni degli Stati membri di rendere tali dati disponibili attraverso il Portale; c) il contenuto dei dati estratti dalle banche dati nazionali interconnesse e resi disponibili attraverso il Portale. 7.   Gli obblighi che incombono alla Commissione non incidono sulle responsabilità degli Stati membri e degli altri organismi relative al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.
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