Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 giu 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «operatore della giustizia elettronica europea»: qualsiasi rappresentante di uno Stato membro o di un'organizzazione partner della giustizia elettronica europea autorizzato a modificare il (o parti del) contenuto del Portale; b)   «banche dati nazionali interconnesse»: banche dati contenenti informazioni pubblicamente accessibili, gestite dagli Stati membri e da altri organismi come associazioni professionali e organizzazioni senza scopo di lucro, interconnesse attraverso il Portale in modo che le informazioni disponibili a livello nazionale possano essere consultate dal Portale stesso; c)   «informazioni pubblicamente accessibili»: informazioni accessibili ai cittadini attraverso Internet; d)   «utente registrato»: un utente del Portale, quale ad esempio un «operatore della giustizia elettronica europea», registrato sul Portale attraverso il servizio di autenticazione della Commissione europea (ECAS).
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