Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2014
Il «Gafta Trade Assurance Scheme», ivi compreso l'addendum RED, (in prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 18 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema non contempla l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, né l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, fa uso tuttavia di dati accurati ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa. Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, fino al primo trasformatore delle materie prime.
Storico versioni

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