Art. 6

Art. 6

In vigore dal 28 mag 2014
1.   Le domande per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per le pompe di calore che forniscono calore a un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua che rientrano nel gruppo di prodotti «pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla decisione 2007/742/CE della Commissione (4) o sui criteri di cui alla presente decisione. Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate. 2.   Le licenze Ecolabel UE assegnate alle pompe di calore che forniscono calore a un sistema centralizzato di riscaldamento a norma dei criteri stabiliti dalla decisione 2007/742/CE possono essere fruite per i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente decisione.
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