Art. 2 · Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

Art. 2

Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

In vigore dal 26 mag 2014
Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo 1.   Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a tal fine non è superiore al 50 % del reddito nazionale lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7; c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate — alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri. 2.   Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti da nuove imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del TFUE, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui all'articolo 311 TFUE. 3.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a). 4.   L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30 %. Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è fissata allo 0,15 %. 5.   L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica all'RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2014-2020, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di riduzioni lorde del proprio contributo annuo basato sull'RLN pari, rispettivamente, a 130 milioni di EUR, 695 milioni di EUR e 185 milioni di EUR. L'Austria beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 30 milioni di EUR nel 2014, a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016. Tutti questi importi sono espressi a prezzi del 2011 e adeguati a prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore PIL per l'UE espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Le riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento ai sensi degli della presente decisione e non hanno alcun impatto su detto calcolo. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri. 6.   Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, le aliquote di prelievo IVA e RNL esistenti continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote. 7.   L'RNL di cui al paragrafo 1, lettera c), è l'RNL annuale ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013 («SEC 2010»). Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative dell'RNL di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide se tali modifiche si applicano ai fini della presente decisione.
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