Art. 8 · Monitoraggio

Art. 8

Monitoraggio

In vigore dal 16 mag 2014
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende dedite a praticoltura, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga individuale in ciascun comune e le aggiornano con frequenza annuale. 2.   È istituita una rete di monitoraggio, che comprende aziende selezionate come siti di monitoraggio, per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità. 3.   In detta rete di monitoraggio, che comprende circa 300 aziende che beneficiano di una deroga, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratica di fertilizzazione e di rotazione colturale. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione. 4.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro. 5.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali. 6.   Il monitoraggio delle acque è rafforzato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.
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