Art. 7
Provvedimenti relativi alla produzione di effluente
In vigore dal 16 mag 2014
Provvedimenti relativi alla produzione di effluente
Le autorità nazionali dei Paesi Bassi provvedono affinché la produzione nazionale di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. Ciò comporta il mantenimento dei diritti di produzione per suini e pollame per la durata della deroga concessa dalla presente decisione.
Inoltre, le autorità competenti dei Paesi Bassi assicurano che da gennaio 2015 venga trattata una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:291:oj#art-7