Art. 5
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 16 mag 2014
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende dedite a praticoltura, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma di azione e a 250 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.
2. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel programma di azione.
3. L'uso di fosfato da fertilizzanti chimici non è consentito nelle aziende che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione.
4. Per ogni superficie aziendale viene redatto un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano è disponibile ogni anno civile presso l'azienda entro giugno per il primo anno ed entro febbraio per gli anni successivi.
5. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:
a)
numero dei capi di bestiame e descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
b)
calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;
c)
piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli campi;
d)
fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;
e)
quantitativo e tipo dell'effluente consegnato ai contraenti, non impiegato sulla superficie aziendale;
f)
quantitativo dell'effluente importato utilizzato sulla superficie aziendale;
g)
calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;
h)
applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun campo (parcella aziendale uniforme per coltura e tipo di terreno);
i)
applicazione di azoto mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo;
j)
calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
6. Per ogni superficie aziendale è tenuto un registro delle applicazioni di fertilizzanti. Tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.
7. Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i dati seguenti:
a)
le superfici coltivate;
b)
il numero di capi e il tipo di bestiame;
c)
la produzione di effluente per capo di bestiame;
d)
il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;
e)
il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.
8. L'agricoltore accetta di sottoporre a controlli sull'applicazione di fertilizzanti e sui relativi registri ogni azienda dedita a praticoltura che beneficia di una deroga individuale.
9. L'azienda che beneficia di una deroga individuale effettua almeno una volta ogni quattro anni analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno.
L'analisi dell'azoto rispetto all'azoto minerale e dei parametri che consentono di determinare l'apporto di azoto dovuto alla mineralizzazione di materie organiche è effettuata, per ciascuna area uniforme dell'azienda, successivamente all'aratura della superficie prativa.
Per le analisi di cui al primo e al secondo comma, è richiesta almeno un'analisi ogni cinque ettari di superficie.
10. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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