Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 mag 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1. «azienda dedita a praticoltura», un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è prativo; 2. «animali allevati a pascolo», bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini ed equini, asini, cervidi e bufali; 3. «superficie aziendale», la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un altro contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile; 4. «prato», superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni.
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