Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mag 2014
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 22 gennaio 2014 per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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