Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 mag 2014
La Commissione controlla le modalità con le quali è stato conseguito l'obiettivo di cui all' e trasmette due relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio: una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2016 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2018.
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