Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mag 2014
Oltre all'attuale quota di partecipazione al Fondo, l'Unione sottoscrive un massimo di 450 quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna nel Fondo. La sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle condizioni approvate dall'assemblea generale del Fondo.
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