Art. 8

Art. 8

In vigore dal 15 mag 2014
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione: a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione; b) valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all', paragrafo 1; c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. 2.   Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all', paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e la misura in cui essa ha contribuito agli obiettivi previsti.
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