Art. 5

Art. 5

In vigore dal 15 mag 2014
1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali. 2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti. 3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni. 4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Tunisia. 5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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