Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 mag 2014
1.   L'Unione mette a disposizione della Tunisia assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 300 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina rilevato dal programma FMI. 2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è di 15 anni. 3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Tunisia, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Tunisia e nel piano d'azione UE-Tunisia per il periodo 2013-2017 approvato nell'ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce a tali istituzioni i documenti pertinenti a tempo debito. 4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1, della presente decisione. 5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.
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