Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 2014
1.   Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato: — Misure erogate a favore di AIB a) garanzie nell'ambito del regime CIFS fino a 133 miliardi di EUR; b) garanzie nell'ambito del regime ELG fino a 62,5 miliardi di EUR; c) una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate (trasferimenti a NAMA di 20,4 miliardi di EUR), che costituisce un aiuto di importo stimato a 1,6 miliardi di EUR; d) una ricapitalizzazione sotto forma di azioni privilegiate nel maggio 2009 per un importo di 3,5 miliardi di EUR; e) una ricapitalizzazione sotto forma di nuovo capitale azionario nel dicembre 2010 per un importo di 3,7 miliardi di EUR; f) una garanzia dello Stato sulla liquidità di emergenza fino al secondo trimestre del 2011 per un importo di [5-15 miliardi]. — Misure erogate a favore di EBS g) garanzie nell'ambito del regime CIFS fino a 14,4 miliardi di EUR; h) garanzie nell'ambito del regime ELG fino a 8,0 miliardi di EUR; i) una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate (trasferimenti a NAMA di 0,9 miliardi di EUR), che costituisce un aiuto di importo stimato a 0,1 miliardi di EUR; j) una ricapitalizzazione sotto forma di speciali quote di investimento nel maggio e nel dicembre 2010 per un importo di 0,625 miliardi di EUR; k) una ricapitalizzazione tramite una sovvenzione diretta sotto forma di un pagherò cambiario nel dicembre 2010 per un importo di 0,25 miliardi di EUR; l) una garanzia dello Stato sulla liquidità di emergenza per un importo di [0-5 miliardi]. — Misure erogate a favore della Banca (l'entità derivante dalla fusione) m) una ricapitalizzazione sotto forma di azioni ordinarie nel luglio 2011 per un importo di 5 miliardi di EUR; n) una ricapitalizzazione sotto forma di contingent capital notes nel luglio 2011 per un importo di 1,6 miliardi di EUR; o) una ricapitalizzazione sotto forma di conferimento di capitale nel luglio 2011 per un importo di 6,1 miliardi di EUR. 2.   L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in considerazione del piano di ristrutturazione e degli impegni di cui all'allegato.
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