Art. 1
In vigore dal 6 mag 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e dell'elenco delle persone competenti in questioni oggetto del titolo IX dell'accordo, nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti, si basa sui progetti di decisioni del comitato per il commercio acclusi alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato per il commercio possono accettare correzioni tecniche minori dei progetti di decisioni del comitato per il commercio senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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