Art. 2 · Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

Art. 2

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

In vigore dal 6 mag 2014
Prova dell'origine e cooperazione amministrativa 1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Croazia o dalla Svizzera o compilate nel quadro di accordi preferenziali applicati da tali paesi sono reciprocamente accettate, a condizione che: a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo; b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione; nonché c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Croazia, oppure per l'importazione in Svizzera, in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali applicabili in quel momento tra la Croazia e la Svizzera, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. 2.   La Croazia può mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra Croazia e Svizzera prima della data di adesione, purché: a) una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data di adesione tra la Svizzera e la Comunità; nonché b) gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo. Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo. 3.   Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo preferenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali, della Svizzera o della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova d'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
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