Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 mag 2014
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «substrato di cartone», cartone non stampato e non trasformato, avente una grammatura di base superiore a 400 g/m2; 2) «materiali di consumo», i prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa, patinatura e finitura, atti ad essere consumati, distrutti, dissipati, dispersi o neutralizzati; 3) «prodotto di carta trasformata», prodotto di carta, cartone o substrati a base di carta, stampato o non stampato, di norma utilizzato per proteggere, maneggiare e/o stoccare articoli e/o appunti, per il quale il processo di trasformazione costituisce parte essenziale del processo produttivo; sono comprese le tre principali categorie di prodotti: buste, sporte e articoli di cartoleria; 4) «articoli di cartoleria», sono compresi cartelline, classificatori, blocchi, blocchi per annotazioni, quaderni, taccuini rilegati a spirale, calendari con copertine, diari e fogli sciolti; 5) «processo di trasformazione», un processo in cui un materiale è trasformato in prodotto di carta trasformata. Tale processo può comprendere un processo di stampa (operazioni di prestampa, stampa e post-stampa); 6) «solvente organico alogenato», un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola; 7) «elementi non cartacei», tutte le parti di un prodotto di carta trasformata non composti di carta, cartone o substrati a base di carta; 8) «imballaggio», tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione; 9) «sporte di carta», prodotti di carta utilizzati per maneggiare e/o trasportare merci; 10) «riciclaggio», qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, fatta eccezione per il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; 11) «fibre riciclate» le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione o generate dagli utilizzatori finali del prodotto, non più utilizzabili per lo scopo previsto. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo suscettibili di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbricazione, prodotti in loco o acquistati); 12) «cartelline», contenitori pieghevoli o copertine per fogli sciolti, come cartelle sospese, separatori, portadocumenti, cartelline a tre lembi e cartelline semplici; 13) «raccoglitori», prodotti di carta composti da una copertina, di norma di cartone, munita di anelli metallici per ordinare fogli di carta sparsi, del tipo raccoglitore/classificatore; 14) «composto organico volatile» (VOC), qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, o una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso; 15) «agenti di lavaggio», sostanze chimiche utilizzate per lavare le forme di stampa e le macchine da stampa onde eliminare gli inchiostri, la polvere di carta e prodotti analoghi, detergenti per macchine da finitura e macchine da stampa, detergenti per inchiostro da stampa utilizzati per eliminare gli inchiostri da stampa essiccati; 16) «scarti cartacei», carta generata durante la produzione di prodotti finiti di carta trasformata dei quali non costituisce parte integrante.
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