Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2014
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all', con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013. Gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.
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