Art. 2 · Attuazione

Art. 2

Attuazione

In vigore dal 29 apr 2014
Attuazione 1.   La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per cooperare e attuare il programma di lavoro. 2.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente rispetto al programma di lavoro. 3.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
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