Art. 1
In vigore dal 24 apr 2014
L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.
Storico versioni
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