Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 apr 2014
L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:237:oj#art-1