Art. 5
Servizi SST
In vigore dal 16 apr 2014
Servizi SST
1. I servizi SST di cui all' sono di tipo civile. Essi comprendono i seguenti servizi:
a)
la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di funzionamento in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;
b)
l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;
c)
la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto.
2. I servizi SST sono forniti a:
a)
tutti gli Stati membri;
b)
al Consiglio;
c)
alla Commissione;
d)
al SEAE;
e)
ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati;
f)
alle autorità pubbliche responsabili della protezione civile.
I servizi SST sono forniti a norma delle disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati e informazioni SST di cui all'.
3. Gli Stati membri partecipanti, la Commissione e, se del caso, il SATCEN, non possono essere ritenuti responsabili:
a)
dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura dei servizi SST;
b)
dai ritardi nella fornitura dei servizi SST;
c)
dall'inesattezza delle informazioni fornite tramite tali servizi SST; o
d)
da qualsiasi azione intrapresa in risposta alla fornitura di servizi SST.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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