Art. 5 · Servizi SST

Art. 5

Servizi SST

In vigore dal 16 apr 2014
Servizi SST 1.   I servizi SST di cui all' sono di tipo civile. Essi comprendono i seguenti servizi: a) la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di funzionamento in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali; b) l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita; c) la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto. 2.   I servizi SST sono forniti a: a) tutti gli Stati membri; b) al Consiglio; c) alla Commissione; d) al SEAE; e) ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati; f) alle autorità pubbliche responsabili della protezione civile. I servizi SST sono forniti a norma delle disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati e informazioni SST di cui all'. 3.   Gli Stati membri partecipanti, la Commissione e, se del caso, il SATCEN, non possono essere ritenuti responsabili: a) dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura dei servizi SST; b) dai ritardi nella fornitura dei servizi SST; c) dall'inesattezza delle informazioni fornite tramite tali servizi SST; o d) da qualsiasi azione intrapresa in risposta alla fornitura di servizi SST.
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