Art. 11
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 16 apr 2014
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione provvede a monitorare l'attuazione del quadro di sostegno all'SST.
2. Entro il 1o luglio 2018, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del quadro di sostegno all'SST riguardante il conseguimento degli obiettivi della presente decisione, dal punto di vista sia dei risultati che dell'impatto, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo.
Se del caso, la suddetta relazione può essere corredata di proposte di modifica, ivi compresa la possibile adozione di un atto di base ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per l'SST.
Storico versioni
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