Art. 8 · Disposizioni specifiche in materia di sostegno finanziario e non finanziario

Art. 8

Disposizioni specifiche in materia di sostegno finanziario e non finanziario

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni specifiche in materia di sostegno finanziario e non finanziario 1.   Le misure a livello di Unione menzionate nella parte A dell'allegato danno luogo a una procedura di appalto o alla concessione di sovvenzioni finanziate dall'Unione conformemente ai titoli V e VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Le misure a livello dell'Unione, di cui alla parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dall'Unione. 3.   La Commissione può concedere il cofinanziamento a ciascun coordinatore nazionale secondo la procedura di cui alla parte C dell'allegato. 4.   Se del caso, e fatti salvi i rispettivi obiettivi e bilanci, i programmi esistenti che contribuiscono alla promozione dello sviluppo possono sostenere l'Anno europeo. Inoltre, nei programmi di lavoro nazionali è possibile tenere conto degli sforzi eccezionali degli Stati membri nella gestione di eventi internazionali legati allo sviluppo o di filoni operativi internazionali sullo sviluppo. 5.   La Commissione può concedere un sostegno non finanziario alle attività che sono intraprese da organizzazioni pubbliche e private e che sono conformi all', paragrafo 2. 6.   Per essere considerate ammissibili al finanziamento nell'ambito della presente decisione, le misure devono obbligatoriamente fare un uso efficiente della spesa pubblica, apportare un valore aggiunto ed essere orientate ai risultati.
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