Art. 5 · Partecipazione

Art. 5

Partecipazione

In vigore dal 16 apr 2014
Partecipazione La partecipazione alle attività dell'Anno europeo da finanziare tramite il bilancio dell'Unione è aperta agli Stati membri e ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi istituiti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione.
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