Art. 7 · Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali

Art. 7

Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali 1.   Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee multilaterali e degli Stati membri («istituzioni finanziarie europee») e con le istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionali («istituzioni finanziarie internazionali»), al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per il progetto d'investimento e il settore, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento tra la Commissione, la BEI e le pertinenti istituzioni finanziarie europee e internazionali operanti nelle varie regioni, svolto, se del caso, nel contesto di protocolli di intesa o altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:466(1):oj#art-7